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STATUTO

Legge 5 febbraio 1992, n. 102

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 102 pubblicata sulla G.U. n° 39 del 17 febbraio 1992
Norme concernenti l'attività di acquacoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.
1.Ai fini della presente legge per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

Art.2.
1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre.

Art. 3
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge.

Art.4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli MARTELLI